Qualsiasi Medico Chirurgo abilitato all'esercizio della professione, e pertanto esercente un servizio di pubblica necessità, deve secondo legge e secondo Codice Deontologico certificare, qualora ne riscontri la sussistenza, l'eventuale incapacità lavorativa. I certificati di malattia non sono a pagamento.
Si ricorda che dal 16/09/2010 è diventata obbligatoria la compilazione e la trasmissione dei certificati di malattia per via telematica all’INPS. Questo obbligo è valido per tutti i lavoratori, indipendentemente dal proprio ente previdenziale. Costituiscono eccezione alcune categorie di lavoratori (avvocati e magistrati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica e prefettizia).
Il Medico di Medicina Generale (MMG) o suo sostituto potrà certificare solo malattie obiettivabili in seguito alla visita e dovrà successivamente inviare il relativo certificato.
Pertanto, nei giorni prefestivi e festivi il paziente dovrà quindi necessariamente richiedere la certificazione di malattia al Pronto Soccorso o alla Guardia Medica.
Al lavoratore, è fornito il numero di protocollo identificativo del certificato telematico e, se richiesta, una copia dell’attestato di malattia potrà essere fornita in formato cartaceo, oppure inviata ad un indirizzo e-mail indicato dall’interessato. Non è necessario che l'attestato sia consegnato al datore di lavoro perché quest’ultimo lo dovrà acquisire collegandosi direttamente al sito dell’INPS.
Il MMG inoltre non potrà trascrivere né trasmettere certificati fatti da altri medici (esempio: Guardia Medica, Pronto Soccorso, Ospedalieri, Libero-Professionisti), pertanto il paziente dovrà richiedere la compilazione e la trasmissione del certificato di malattia al medico che ha materialmente effettuato la visita, ovvero idonea certificazione redatta su formato cartaceo.
Grazie per la collaborazione e buona navigazione!
Si ricorda che dal 16/09/2010 è diventata obbligatoria la compilazione e la trasmissione dei certificati di malattia per via telematica all’INPS. Questo obbligo è valido per tutti i lavoratori, indipendentemente dal proprio ente previdenziale. Costituiscono eccezione alcune categorie di lavoratori (avvocati e magistrati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica e prefettizia).
Il Medico di Medicina Generale (MMG) o suo sostituto potrà certificare solo malattie obiettivabili in seguito alla visita e dovrà successivamente inviare il relativo certificato.
Pertanto, nei giorni prefestivi e festivi il paziente dovrà quindi necessariamente richiedere la certificazione di malattia al Pronto Soccorso o alla Guardia Medica.
Al lavoratore, è fornito il numero di protocollo identificativo del certificato telematico e, se richiesta, una copia dell’attestato di malattia potrà essere fornita in formato cartaceo, oppure inviata ad un indirizzo e-mail indicato dall’interessato. Non è necessario che l'attestato sia consegnato al datore di lavoro perché quest’ultimo lo dovrà acquisire collegandosi direttamente al sito dell’INPS.
Il MMG inoltre non potrà trascrivere né trasmettere certificati fatti da altri medici (esempio: Guardia Medica, Pronto Soccorso, Ospedalieri, Libero-Professionisti), pertanto il paziente dovrà richiedere la compilazione e la trasmissione del certificato di malattia al medico che ha materialmente effettuato la visita, ovvero idonea certificazione redatta su formato cartaceo.
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